RegolamentoTitolo VI

Art. 314

In vigore dal 15 feb 1929
I mezzi di viaggio gratuito agli indigenti possono essere accordati, ove ricorrano motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, esclusivamente nell'interno del Regno e soltanto a scopo di effettivo rimpatrio o per avviamento al lavoro. Fuori dei casi accennati nell', e quando non trattisi di indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai Regi consoli o da società di beneficenza o dimessi dagli ospedali o da altri istituti di ricovero, l'autorità di P. S. deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'interno. Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul modello annesso al presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-314

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