RegolamentoTitolo VI

Art. 318

In vigore dal 15 feb 1929
In ogni ufficio di P. S. sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, i confinati, i sottoposti a misure di sicurezza personali e gli altri pregiudicati che hanno domicilio nella circoscrizione, nelle forme stabilite con istruzioni del Ministero dell'interno. Dei pregiudicati minori degli anni sedici è tenuto un registro nominativo separato. In ogni fascicolo individuale è tenuta una cartella biografica, in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-318

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