Regolamento›Titolo VI
Art. 320
In vigore dal 15 feb 1929
Il dispositivo delle sentenze di condanna è dai cancellieri trascritto in foglio a parte per ciascun condannato.
Il questore annota la sentenza nella cartella biografica, ne informa l'autorità locale di P. S. e conserva l'estratto nel fascicolo individuale della persona cui si riferisce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-320