RegolamentoTitolo VI

Art. 315

In vigore dal 15 feb 1929
L'avviso di liberazione dei condannati, di cui all' della legge, deve essere fatto sul modello stabilito con istruzioni del Ministro per l'interno e contenere notizia della condotta tenuta in carcere dal liberando, la indicazione del patronato pei liberati dal carcere al quale l'iscritto sia stato eventualmente segnalato, e ogni altra informazione utile ai fini di polizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-315

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