Art. 315
RegolamentoTitolo VI

Art. 315

315 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
L'avviso di liberazione dei condannati, di cui all' della legge, deve essere fatto sul modello stabilito con istruzioni del Ministro per l'interno e contenere notizia della condotta tenuta in carcere dal liberando, la indicazione del patronato pei liberati dal carcere al quale l'iscritto sia stato eventualmente segnalato, e ogni altra informazione utile ai fini di polizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-315