Regolamento›Titolo VI
Art. 316
In vigore dal 15 feb 1929
L'autorità di P. S. è tenuta a prestare ai liberati dal carcere assistenza morale e materiale, procedendo d'accordo con le società di patronato o con altre istituzioni di beneficenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-316