RegolamentoTitolo VI

Art. 321

In vigore dal 15 feb 1929
La diffida, di cui all'ultimo capoverso dell' della legge, è fatta dal questore alla presenza del diffidato. La persona da diffidare è invitata a presentarsi dinanzi al questore e, qualora non ottemperi all'invito nel termine assegnatole, è accompagnata dalla forza pubblica. Il questore contesta al prevenuto i motivi che hanno dato luogo al provvedimento di diffida; gli ingiunge di mutare tenore di vita, e lo avverte che, in caso diverso, sarà denunziato, senz'altro, per l'ammonizione a termini di legge. Della seguita diffida si stende processo verbale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-321

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