Regolamento›Titolo VI
Art. 321
321 / 383In vigore dal 15 feb 1929
La diffida, di cui all'ultimo capoverso dell' della legge, è fatta dal questore alla presenza del diffidato.
La persona da diffidare è invitata a presentarsi dinanzi al questore e, qualora non ottemperi all'invito nel termine assegnatole, è accompagnata dalla forza pubblica.
Il questore contesta al prevenuto i motivi che hanno dato luogo al provvedimento di diffida; gli ingiunge di mutare tenore di vita, e lo avverte che, in caso diverso, sarà denunziato, senz'altro, per l'ammonizione a termini di legge.
Della seguita diffida si stende processo verbale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-321