Regolamento›Titolo VI
Art. 305
In vigore dal 15 feb 1929
La carta di identità è conforme all'annesso modello, riprodotto su cartoncino di color bianco.
Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalità e dei connotati e i contrassegni salienti.
Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la nazionalità del richiedente.
Si intende per « nazionalità » l'appartenenza politica di una persona ad uno Stato.
È vietato di apporre sulla carta di identità indicazioni diverse o in aggiunta a quelle prescritte dal presente articolo o dall'annesso modello.
L'apposizione della impronta digitale è, in ogni caso, facoltativa.
Storico versioni
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