Regolamento›Titolo VI
Art. 302
In vigore dal 15 feb 1929
Chi intende promuovere una questua o colletta deve farne domanda al questore, indicando il relativo piano, la destinazione degli oggetti o dei fondi da raccogliere, i Comuni in cui deve essere fatta, la durata di essa e le generalità complete delle persone che ne sono incaricate.
In nessun caso le questue o collette possono farsi per mezzo di persone di età minore o di non buona condotta morale e politica, nè in tempo di notte.
Gli incaricati della questua o colletta devono essere muniti della carta di identità e di apposita tessera, da rilasciarsi dal questore.
Il questore può subordinare il rilascio della licenza al versamento, nel conto corrente della Prefettura, di una cauzione in misura proporzionata all'entità della somma o al valore degli oggetti, che, secondo il piano progettato, si presume possa ricavarsi dalla questua o colletta.
La cauzione non può essere restituita se non consti che siasi completamente erogato il ricavato della questua o colletta, secondo il progetto approvato e le condizioni stabilite nella licenza.
Storico versioni
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