Regolamento›Titolo VI
Art. 299
In vigore dal 15 feb 1929
Gli enti obbligati al mantenimento del ricoverato possono promuovere la revoca dell'ordinanza, quando, per qualsiasi causa, vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di ricovero.
Revocata l'ordinanza, si fa luogo al rilascio del ricoverato, diffidandolo che sarà provveduto contro di lui, a termine del Codice penale, ove sia colto a mendicare.
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