Regolamento›Titolo VI
Art. 295
In vigore dal 15 feb 1929
La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro, priva di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, è, dall'autorità locale di P. S., proposta agli istituti di assistenza e beneficenza pubblica, esistenti nel Comune, per il ricovero o per il soccorso a domicilio, in conformità degli statuti propri degli enti.
Ove non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, l'autorità di P. S., richiesti al procuratore delle imposte e all'esattore dei Comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone tenute per legge a somministrargli gli alimenti, i certificati, da cui risulti che l'inabile e le persone obbligate per legge agli alimenti non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali, provinciali e comunali, trasmette la proposta di ricovero al prefetto, pei provvedimenti di competenza del Ministro per l'interno.
Nel frattempo, l'autorità locale di pubblica sicurezza adotta i provvedimenti che, per l'urgenza, potessero essere richiesti.
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