RegolamentoTitolo VI

Art. 294

In vigore dal 15 feb 1929
Ai fini di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorità locale di P. S. provvede a che la persona, che la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale. Questi, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, fa pervenire all'autorità stessa la sua relazione. Il termine può essere prorogato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-294

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