Regolamento›Titolo VI
Art. 296
In vigore dal 15 feb 1929
L'autorità locale di P. S. cura l'esecuzione dell'ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al Comune del domicilio di soccorso e all'istituto interessato, e provvede per l'accompagnamento dell'inabile.
Il prefetto trasmette copia dell'ordinanza all'intendente di finanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-296