Art. 308
RegolamentoTitolo VI

Art. 308

308 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Nei casi, in cui la legge consente che la identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari, di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; la tessera di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; la tessera che i Comandi della M. V. S. N. rilasciano ai propri dipendenti; la patente di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; il libretto di porto d'armi e il passaporto per l'estero. L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può essere dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-308