RegolamentoTitolo I

Art. 8

In vigore dal 15 ago 1928
I fondi dell'Opera di previdenza che risultino in eccedenza in rapporto agli impegni, sono investiti, nel più breve termine possibile e nel miglior interesse dell'Opera, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, su proposta del direttore generale nei modi appresso indicati: 1° in acquisto o costruzione di edifici da adibire a convitti per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli impiegati ai sensi dell' del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619; 2° in mutui ad Istituti di educazione ed istruzione degli orfani degli iscritti per gli scopi di cui all' del testo unico predetto; 3° in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato da intestarsi all'Opera di previdenza, e in mutui per opere pubbliche al saggio del 6.50 per cento, ovvero al saggio che sarà determinato dal Ministro per le finanze, da concedersi agli Enti che possono essere mutuatari della Cassa depositi e prestiti ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064; 4° in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti al saggio del 6.50 per cento annuo ai fini delle operazioni attive della Cassa medesima, ai sensi dell' del R. decreto-legge 13 febbraio. 1927, n. 201.
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