Regolamento›Capo II
Art. 62
In vigore dal 15 ago 1928
Il servizio effettivamente prestato dal personale di ruolo dell'Amministrazione della Real Casa, che non è passato in servizio dello Stato, è computato, agli effetti della liquidazione dell'assegno vitalizio, con le medesime norme con le quali viene computato dall'Amministrazione della Real Casa agli effetti della pensione, ma esclusi qualsiasi aumento o maggiorazione ed i servizi riscattati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-62