RegolamentoCapo II

Art. 59

In vigore dal 15 ago 1928
L'assegno vitalizio spettante all'iscritto con decorrenza dal 1° luglio 1927, viene liquidato sulla base dell'ultimo stipendio goduto dal funzionario. Se l'assegno è con decorrenza anteriore al 1° luglio 1927, la liquidazione si effettua sulla base media dello stipendio percepito dal funzionario nell'ultimo triennio della carriera. In nessun caso l'assegno potrà essere superiore ad un terzo dello stipendio, nè inferiore a L. 1200.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-59

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