Regolamento›Capo II
Art. 63
In vigore dal 15 ago 1928
Gli assegni vitalizi spettanti ai superstiti degli iscritti con decorrenza dal 1° luglio 1927 sono liquidati in conformità delle rispettive tabelle annesse al predetto testo unico, prendendo per base l'ultimo stipendio goduto dall'iscritto durante il servizio effettivo, comprendendovi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione.
Qualora la decorrenza di tali assegni sia anteriore al 1° luglio 1927, la liquidazione viene effettuata in base alle norme vigenti alla data in cui si perfezionò il diritto all'assegno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-63