Regolamento›Capo II
Art. 67
In vigore dal 15 ago 1928
I superstiti dell'iscritto si ritengono inabili al lavoro quando siano affetti da infermità, o lesioni organiche o funzionali, permanenti e tali da determinare la incapacità ad un proficuo lavoro, beninteso in relazione alle loro normali occupazioni ed alla loro condizione sociale.
Le infermità e le lesioni debbono preesistere alla data della cessazione dal servizio dell'iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-67