RegolamentoCapo II

Art. 72

In vigore dal 15 ago 1928
Se l'iscritto, la vedova e gli orfani abbiano diritto alla indennità per una sola volta in base alle leggi sulle pensioni, si deve attendere la liquidazione di detta indennità, prima di conferire l'assegno. Gli interessati possono però richiedere che sia intanto loro corrisposto un acconto sull'assegno stesso, che dovrà essere loro conferito, sempre quando risulti in modo evidente la impossibilità di conseguire la pensione di Stato.
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