Regolamento›Capo II
Art. 76
In vigore dal 15 ago 1928
In base alla deliberazione di conferimento dell'assegno vitalizio la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette apposito decreto, facendovi risultare l'importo dell'assegno vitalizio e le successive variazioni.
Il decreto viene notificato agli interessati per mezzo del governatore o del podestà del Comune designato nella domanda.
Il governatore o il podestà se ne fa rilasciare ricevuta dagli interessati, autenticandone le firme, e la trasmette alla Direzione generale predetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-76