RegolamentoCapo II

Art. 71

In vigore dal 15 ago 1928
Le eliminazioni e le riduzioni dell'assegno vitalizio per cessazione del diritto dei compartecipi si operano dal primo del mese successivo al giorno in cui il diritto è cessato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-71

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