RegolamentoCapo II

Art. 70

In vigore dal 15 ago 1928
Il medico militare, incaricato di eseguire la visita di cui all'articolo precedente, rilascerà un certificato in cui, dopo di avere premesse le generalità del richiedente visitato, dovrà: 1° descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obiettivi e subiettivi) da esso rilevati; 2° dichiarare se e per quali motivi l'istante sia o no permanentemente incapace ad un lavoro proficuo o se sia soltanto impossibilitato a dedicarsi alle normali sue occupazioni, che pure dovranno indicarsi; 3° il tempo a cui risale l'invalidità. Occorrendo una ulteriore visita di revisione, questa viene eseguita da un collegio di medici militari in attività di servizio, ai quali la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, corrisponderà i relativi onorari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-70

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