Regolamento›Capo II
Art. 71
45 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Le eliminazioni e le riduzioni dell'assegno vitalizio per cessazione del diritto dei compartecipi si operano dal primo del mese successivo al giorno in cui il diritto è cessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-71