Art. 67
RegolamentoCapo II

Art. 67

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In vigore dal 15 ago 1928
I superstiti dell'iscritto si ritengono inabili al lavoro quando siano affetti da infermità, o lesioni organiche o funzionali, permanenti e tali da determinare la incapacità ad un proficuo lavoro, beninteso in relazione alle loro normali occupazioni ed alla loro condizione sociale. Le infermità e le lesioni debbono preesistere alla data della cessazione dal servizio dell'iscritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-67