RegolamentoCapo II

Art. 58

In vigore dal 15 ago 1928
Gli anni di servizio valutabili per la liquidazione degli assegni vitalizi a favore degli iscritti all'Opera di previdenza sono quelli che, in base alle leggi sulle pensioni, vengono ritenuti validi per determinare la misura della pensione, purchè effettivamente prestati. Sono esclusi gli aumenti e le maggiorazioni a qualsiasi titolo previsti dalle leggi sulle pensioni ed i servizi riscattati. Il tempo scorso in aspettativa per motivi di salute è computato per metà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-58

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo