Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 53
In vigore dal 15 ago 1928
Il padre dell'iscritto, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stato a carico del figlio negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, deve inviare, oltre la domanda, il proprio atto di matrimonio, l'atto di nascita e quello di morte dell'iscritto, il certificato del medico comunale comprovante l'inabilità al lavoro, e il certificato municipale da cui risulti, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, la condizione economica e lo stato di famiglia del richiedente. Da tale certificato deve inoltre risultare se egli goda o meno pensione od assegno fisso a carico del bilancio dello Stato o di uno degli enti pubblici indicati nell' del testo unico predetto.
La madre dell'iscritto, se vedova e inabile al lavoro, può pure chiedere l'assegno esibendo i documenti di cui al precedente comma e l'atto di morte del marito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-53