Regolamento›Capo III
Art. 32
In vigore dal 15 ago 1928
Entro il mese di luglio di ogni anno le ragionerie delle Amministrazioni centrali dispongono, mediante emissione di mandato diretto sulla Tesoreria centrale a favore della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, il versamento della somma rappresentante l'importo complessivo delle ritenute nella misura di 0.70 per cento sino al 31 dicembre 1928, e dell'1.40 per cento dal 1° gennaio 1929 in poi, sull'ammontare degli stanziamenti di bilancio per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, di cui all' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-32