Regolamento›Capo II
Art. 26
In vigore dal 15 ago 1928
Sino a tutto l'anno 1928 il contributo dell'iscritto all'Opera di previdenza è costituito da una ritenuta in ragione di L. 0.70 per cento sullo stipendio e sulle competenze utili a pensione e di L. 2 per cento sulle altre competenze ed assegni, ad eccezione delle indennità di caro viveri.
Dal 1° gennaio 1929 in poi è dovuto sul solo stipendio dall'iscritto all'Opera di previdenza un contributo unico in ragione di L. 1.40 per cento, che è trattenuto dall'Amministrazione, dalla quale l'iscritto dipende durante il servizio di ruolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-26