RegolamentoTitolo II

Art. 25

In vigore dal 15 ago 1928
Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria od in congedo provvisorio cessano di essere iscritti all'Opera di previdenza, salvo ad esservi riammessi nel caso di richiamo in servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-25

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