Regolamento›Capo II
Art. 27
In vigore dal 15 ago 1928
Il contributo di cui al precedente è pure dovuto:
a) sugli assegni eventualmente percepiti, in luogo dello stipendio, dai volontari, dagli uditori e simili;
b) sulla parte di stipendio che si corrisponde ai funzionari civili o ai militari durante il periodo di aspettativa per infermità;
c) sulla quota di stipendio spettante agli ufficiali durante il periodo di aspettativa per riduzione di quadri;
d) quando il funzionario civile o il militare viene richiamato in servizio dopo essere stato collocato a riposo, purchè il richiamo avvenga con decreto sottoposto alla registrazione della Corte dei conti;
e) durante i periodi di richiamo in servizio degli ufficiali dalla posizione ausiliaria, o dal congedo provvisorio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-27