Art. 27
RegolamentoCapo II

Art. 27

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In vigore dal 15 ago 1928
Il contributo di cui al precedente è pure dovuto: a) sugli assegni eventualmente percepiti, in luogo dello stipendio, dai volontari, dagli uditori e simili; b) sulla parte di stipendio che si corrisponde ai funzionari civili o ai militari durante il periodo di aspettativa per infermità; c) sulla quota di stipendio spettante agli ufficiali durante il periodo di aspettativa per riduzione di quadri; d) quando il funzionario civile o il militare viene richiamato in servizio dopo essere stato collocato a riposo, purchè il richiamo avvenga con decreto sottoposto alla registrazione della Corte dei conti; e) durante i periodi di richiamo in servizio degli ufficiali dalla posizione ausiliaria, o dal congedo provvisorio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-27