Regolamento›Capo II
Art. 31
In vigore dal 15 ago 1928
Il personale proveniente dal cessato regime, iscritto all'Opera di previdenza dal 1° luglio 1923, giusta l' del citato testo unico, è tenuto al pagamento del contributo di 0.70 per cento sullo stipendio e sulle competenze utili a pensione e del 2 per cento sulle altre competenze e sugli assegni diversi, caro viveri escluso, fino a tutto il 1928, mentre dal 1° gennaio 1929 pagherà anch'esso il contributo unico di L. 1.40 per cento sul solo stipendio in base alla disposizione menzionata nel precedente , comma 2°.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-31