Regolamento›Capo III
Art. 33
In vigore dal 15 ago 1928
L'accertamento delle somme effettivamente dovute all'Opera di previdenza per i contributi di cui al precedente articolo, è fatto dalle competenti ragionerie delle Amministrazioni centrali dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, in base ai pagamenti di stipendi contabilizzati dalle tesorerie. Le somme versate in più per un esercizio sono compensate in occasione dei versamenti relativi agli esercizi successivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-33