Regolamento›Capo III
Art. 36
In vigore dal 15 ago 1928
Quando gli assegni variabili pagati sui fondi forniti con mandati di anticipazione e su altri fondi speciali pagati a tutto il 31 dicembre 1928 siano contabilizzati al lordo, le sezioni di Regia tesoreria provinciale provvedono al versamento del contributo dovuto all'Opera a norma del precedente articolo, ed i funzionari delegati provvedono al relativo versamento nella contabilità speciale istituita presso le sezioni di Regia tesoreria, allegando ai rendiconti le corrispondenti quietanze.
Quando gli assegni di cui al comma precedente siano contabilizzati al netto, il contributo dovuto all'Opera di previdenza deve essere versato a cura delle ragionerie centrali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-36