Regolamento›Capo III
Art. 37
In vigore dal 15 ago 1928
Le Amministrazioni autonome dello Stato versano la ritenuta del 2 per cento effettuata sugli assegni variabili corrisposti al personale dipendente sino al 31 dicembre 1928, alla fine del detto anno, mediante unico mandato diretto sulla Tesoreria centrale, intestato al tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-37