RegolamentoTitolo I

Art. 7

In vigore dal 15 ago 1928
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, rappresentante dell'Opera di previdenza, a mezzo del tesoriere centrale o delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, riceve i fondi in numerario di spettanza dell'Opera stessa. Le somme così introitate sono, a seconda delle esigenze del servizio di cassa, versate nel conto corrente infruttifero, istituito tra il Tesoro dello Stato e gl'Istituti di previdenza per far fronte ai pagamenti da effettuarsi dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, o restano presso la Tesoreria centrale per i pagamenti da farsi dalla medesima. I fondi disponibili sono temporaneamente versati nel conto corrente fruttifero istituito pure tra il Tesoro dello Stato e gli Istituti di previdenza, con le stesse modalità e norme che regolano il conto corrente fruttifero fra la Cassa depositi e il Tesoro dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-7

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