RegolamentoTitolo I

Art. 9

In vigore dal 15 ago 1928
I beni immobili che pervengono all'Opera di previdenza da lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa accettazione nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata, entro il termine da stabilirsi nel decreto che autorizza l'accettazione dei beni medesimi, ai sensi della citata legge, qualora non possono essere adibiti a istituti di educazione e di istruzione o a scuole professionali. In attesa della utilizzazione o dell'alienazione possono essere affittati per un tempo non maggiore di un triennio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-9

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