Regolamento›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 15 ago 1928
Presso ciascuna sezione di Regia tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale con la denominazione «Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti» per la riscossione delle ritenute e delle altre entrate dell'Opera stessa, le quali debbono essere concentrate presso la Regia tesoreria centrale, con le modalità di cui agli a 38 del presente regolamento.
Le Sezioni del Tesoro, istituite presso le Intendenze di finanza, esplicano la loro funzione anche per quanto riguarda la gestione dell'Opera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-6