RegolamentoTitolo I

Art. 1

In vigore dal 15 ago 1928
Regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619. . La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ha la gestione e la rappresentanza legale dell'Opera di previdenza, ne tiene distinta la contabilità da quelle degli altri Istituti che le sono affidati, ne amministra il patrimonio ed assegna agli iscritti all'Opera stessa che ne abbiano diritto, e alle loro famiglie, i benefici contemplati dal testo unico di leggi approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-1

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