RegolamentoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 15 ago 1928
Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita, nell'interesse dell'Opera di previdenza, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e riguardanti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio dell'Opera di previdenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-2

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