RegolamentoTitolo I

Art. 4

In vigore dal 15 ago 1928
Il rendiconto della gestione dell'Opera di previdenza, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, è sottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza per la sua approvazione e, dopo parificato dalla Corte dei conti, viene presentato al Parlamento in allegato alla relazione della Commissione medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo