Regolamento›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 15 ago 1928
Il rendiconto della gestione dell'Opera di previdenza, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, è sottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza per la sua approvazione e, dopo parificato dalla Corte dei conti, viene presentato al Parlamento in allegato alla relazione della Commissione medesima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-4