Regolamento›Titolo I
Art. 10
In vigore dal 15 ago 1928
Il Consiglio di amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle alienazioni dei beni immobili di cui al precedente , sulla divisione dei beni stessi in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita; delibera inoltre sulle permute e sugli affitti degli immobili e sull'istituzione dei convitti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-10