RegolamentoTitolo I

Art. 15

In vigore dal 15 ago 1928
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza nel ricevere donazioni, lasciti, legati in favore dell'Opera di previdenza, può accettare, per la concessione dei benefici che ne deriveranno per gli iscritti e per i loro superstiti, condizioni differenti da quelle previste dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-15

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