RegolamentoTitolo I

Art. 19

In vigore dal 15 ago 1928
Le domande dirette al conseguimento dei benefici dell'Opera di previdenza, e i documenti che si uniscono, sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire. La legalizzazione degli atti da esibire all'Opera di previdenza, anche se provenienti dall'estero, è eseguita gratuitamente ai sensi dell' del testo unico della legge per le tasse sulle concessioni governative approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
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