Regolamento›Titolo I
Art. 16
In vigore dal 15 ago 1928
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, nel compilare i bilanci tecnici quinquennali dell'Opera di previdenza a norma dell' del predetto testo unico, determina la riserva matematica per gli oneri maturati relativi agli assegni vitalizi, ai ricoveri in convitti e alle borse di studio in corso di godimento, e fa le previsioni degli oneri latenti relativi ai vari benefici che l'Opera di previdenza assegna a favore degli iscritti e dei loro superstiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-16