Regolamento›Titolo I
Art. 20
In vigore dal 15 ago 1928
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, qualora sia possibile, chiede d'ufficio i documenti mancanti e provvede alla regolarizzazione di quelli non regolari; si riserva inoltre la facoltà di richiedere tutte le informazioni e quei documenti necessari per accertare la nullatenenza, la situazione di bisogno, l'inabilità al lavoro e le altre circostanze addotte dagli interessati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-20