Regolamento›Titolo I
Art. 22
In vigore dal 15 ago 1928
Per tutto ciò che non è diversamente prescritto dal presente regolamento si osservano, per l'amministrazione dell'Opera di previdenza in quanto siano applicabili, le norme che regolano la Cassa depositi e prestiti, nonché quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato ed in quello sulle pensioni civili dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-22