Art. 16
RegolamentoTitolo I

Art. 16

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In vigore dal 15 ago 1928
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, nel compilare i bilanci tecnici quinquennali dell'Opera di previdenza a norma dell' del predetto testo unico, determina la riserva matematica per gli oneri maturati relativi agli assegni vitalizi, ai ricoveri in convitti e alle borse di studio in corso di godimento, e fa le previsioni degli oneri latenti relativi ai vari benefici che l'Opera di previdenza assegna a favore degli iscritti e dei loro superstiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-16